Con la sentenza resa sul caso c-232/22, Cabot Plastics Belgium SA, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sui requisiti necessari ad integrare una stabile organizzazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE e dell’art. 11 del Regolamento 282/2011. In particolare, facendo riferimento ai criteri enucleati in alcuni precedenti (cfr. C‑333/20 – Berlin Chemie A. Menarini e C‑605/12 – Welmory), i Giudici si sono concentrati anche sugli elementi di prova necessari a dimostrare l’esistenza di una stabile organizzazione occulta, fornendo inoltre ulteriori spunti rispetto alle precedenti pronunce.
Riferendosi alle predette sentenze della Corte stessa, sono state effettuate alcune utili precisazioni (cfr. paragrafi 39, 41 e 46), tramite le quali è stata circoscritta la nozione di Stabile Organizzazione. Molto interessante è il passaggio in cui i Giudici, facendo riferimento all’indirizzo della Commissione Europea, chiaramente affermano che, poiché il prestatore dei servizi resta responsabile dei propri mezzi e fornisce le prestazioni a proprio rischio, il contratto di prestazione di servizi, benché in esclusiva, non determina che i mezzi di tale prestatore divengano quelli del suo cliente.
In ragione di tale elemento, così come delle ulteriori circostanze valorizzate nel corso del procedimento, la Corte ha concluso che un soggetto passivo non disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore dei servizi, in assenza di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, anche nell’ipotesi in cui “𝘪𝘭 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘪 𝘢 𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘪𝘯 𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘰, 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘪 𝘯𝘰𝘯𝘤𝘩𝘦́ 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘰 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪, 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘳𝘰”.