Con la risposta pubblicata in data odierna, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi circa la rilevanza, ai fini IVA, delle operazioni intercorse tra la stabile organizzazione italiana di un soggetto tedesco e l’altra stabile organizzazione del medesimo soggetto situata in Regno Unito ed ivi partecipante ad un Gruppo IVA, superando l’orientamento precedentemente pubblicato.
Sul punto, l’Amministrazione ha dapprima effettuato una ricognizione dei principi applicabili al caso di specie, ricordando che:
– generalmente, sono irrilevanti, ai fini dell’IVA, le operazioni intercorse tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione della loro identità soggettiva, come stabilito dalla ECJ nella sentenza 𝘍𝘊𝘌 𝘉𝘢𝘯𝘬 (causa C-210/04);
– nell’ipotesi in cui la casa madre o la stabile organizzazione appartengano ad un gruppo IVA nel loro rispettivo Stato membro di stabilimento, le transazioni tra le due entità – che in via generale sarebbero escluse dal campo di applicazione dell’imposta – sono allora rilevanti ai fini IVA, come stabilito dalla ECJ nella sentenza 𝘚𝘬𝘢𝘯𝘥𝘪𝘢 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘱. (causa C-7/13).
Tanto premesso, l’Agenzia ha inoltre ripercorso le posizioni espresse dalla Commissione Europea in seno al comitato IVA (cfr. 𝘞𝘰𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘗𝘢𝘱𝘦𝘳 nn. 1025 e 1027 del 2021), relativamente all’applicabilità dei predetti principi ai soggetti stabiliti al di fuori della UE, nonché nelle linee guida del Comitato IVA del 2021, secondo cui i soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione, appartenenti ad un gruppo IVA in tale Paese, non possano essere trattati come un unico soggetto (collettivo) passivo ai fini IVA.
Per l’effetto, è stato concluso che le prestazioni di servizi effettuate tra due sedi secondarie dello stesso soggetto (tedesco), una delle quali è stabilita in Regno Unito ed ivi appartenente ad un gruppo IVA, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA (trovando nuovamente applicazione i principi dettati nella sentenza 𝘍𝘊𝘌 𝘉𝘢𝘯𝘬), atteso che non è possibile equiparare un gruppo IVA istituito in un paese extra-UE (come è il Regno Unito post Brexit) a quello stabilito in uno Stato membro dell’Unione.
In merito, l’Amministrazione Finanziaria precisa che devono quindi ritenersi superate le indicazioni fornite con la risposta n. 756 del 3 novembre 2021.