Con la Risoluzione n. 46 del 31 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate supera le proprie precedenti posizioni restrittive circa l’interpretazione del requisito soggettivo dell’assoggettamento ad imposta sul reddito delle società “senza beneficiare di esenzioni” previsto dall’art. 9 dell’Accordo Svizzera-UE, il quale istituisce un regime analogo a quello previsto dalla Direttiva Madre-Figlia per i flussi di dividendi corrisposti da società figlie stabilite negli Stati membri dell’UE a società madri residenti in Svizzera (e viceversa).
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha fatto proprio l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 𝘞𝘦𝘳𝘦𝘭𝘥𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘉𝘦𝘭𝘨𝘪𝘶𝘮 (C-488/15), dove era stato affermato che l’esenzione da Direttiva Madre-Figlia possa essere disconosciuta solo in caso di esenzione totale (aliquota zero) degli utili, non integrandosi solo in tale evenienza il previsto requisito dell’assoggettamento ad imposizione “senza beneficiare di esenzioni”. L’applicazione di tale indirizzo nel contesto dell’art. 9 dell’Accordo Svizzera-UE consente di superare, quindi, la precedente chiusura dell’Amministrazione Finanziaria circa l’applicazione della previsione alle società svizzere soggette ad esenzione (parziale) su almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale o federale) di imposizione reddituale (cfr. Ris. n. 93/2007).