Secondo l’Agenzia delle Entrate, i neoresidenti che hanno optato per il regime di cui all’art. 24-bis del TUIR non possono considerarsi residenti in Italia ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Svizzera.
Gli accordi, infatti, escludono l’applicazione del trattato nei confronti delle persone fisiche che, con riferimento ai redditi provenienti dall’altro Stato Contraente (i.e. Svizzera), non sono assoggettate, nello Stato di residenza (i.e. Italia), alle imposte generalmente riscosse secondo la legislazione fiscale di detto Stato.
Nell’articolo, alcune considerazioni di Giuliano Foglia sui possibili impatti della posizione assunta dall’Amministrazione Finanziaria, anche ai fini del c.d. “split-year” previsto dalla Convenzione stessa.