Con la sentenza n. 16173 dell’8 giugno 2023, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un caso riguardante pagamenti di dividendi a società controllanti residenti nell’UE in esenzione da ritenuta ai sensi della Direttiva Madre-Figlia.
Al di là della decisione della Suprema Corte nel caso di specie, la decisione in commento merita di essere segnalata per gli importanti chiarimenti resi in merito alle contestazioni formulate rispetto all’applicazione dell’esenzione da Direttiva Madre-Figlia mediante il ricorso alla clausola di beneficiario effettivo. Più nel dettaglio, secondo la Corte di Cassazione, occorre evidenziare che:
- “nella giurisprudenza unionale, laddove si controverta in merito alla legittima fruizione dei benefici della Direttiva Madre-Figlia, una volta affermato che il divieto di abuso del diritto è un principio generale immanente, non è necessario importare dalle convenzioni o dalla Direttiva Interessi-Royalties la clausola del beneficiario effettivo in funzione antielusiva”;
- “[l’art. 10-bis dello Statuto”] è da intendersi, all’attualità, quale univoco riferimento normativo per disconoscere l’esenzione della ritenuta su dividendi distribuiti a società figlie UE”.
Come può desumersi dai passaggi riportati, la Suprema Corte ha per la prima volta affermato in maniera cristallina che, da un lato, la clausola del beneficiario effettivo non ha cittadinanza nell’ambito della Direttiva Madre-Figlia e, dall’altro, l’unica via per disconoscere la legittimità dell’applicazione dell’esenzione da Direttiva Madre-Figlia passa per una contestazione fondata sull’abuso del diritto (rispetto alla quale l’insussistenza dei requisiti propri di beneficiario effettivo può, al più, costituire elemento indiziario). Quest’ultimo aspetto porta con sé due ulteriori considerazioni:
- sul piano procedurale, allorché l’Amministrazione finanziaria intenda contestare l’applicazione dell’esenzione in parola, dovrà procedere – a pena di nullità dell’atto di accertamento – secondo i presidi predisposti dall’art.10-bis dello Statuto;
- sul piano sostanziale, qualora – adottando un approccio look-through – sia possibile appurare che il soggetto che si colloca al di sopra del diretto percettore dei dividendi sia, a sua volta, titolato a ricevere il flusso di dividendi in esenzione (qualora investisse direttamente nella società distributrice), non sarebbe possibile procedere a contestare l’esistenza di una pratica abusiva, stante l’insussistenza di un indebito vantaggio fiscale.