La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 13 giugno 2024 resa sulla causa C-533/22, ha identificato gli elementi necessari ad individuare la configurazione di una stabile organizzazione ai fini IVA.
Il caso verteva sulla configurabilità di una stabile organizzazione IVA della controllante tedesca in capo alla controllata stabilita in un Romania, in ragione del fatto che quest’ultima, in base ad un apposito contratto, forniva servizi di lavorazione su beni di proprietà della controllante. Sul punto, i Giudici hanno concluso che non possa integrarsi una stabile organizzazione ai fini IVA nel caso in cui la stessa sarebbe identificata nei mezzi umani e tecnici riconducibili alla controllata.
Nel dettaglio, la Sentenza, dapprima ribadendo taluni principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, ha concluso che:
- per individuare il luogo della prestazione di servizi, non possa ritenersi che una società, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga lì di una stabile organizzazione ai fini IVA, solo perché le due società appartengono allo stesso gruppo o sono legate tra loro da un contratto di servizi;
- non rileva allo stesso fine: (i) né che la società committente disponga nell’altro Stato di una struttura che partecipa alla cessione di prodotti finiti risultanti da tali servizi di lavorazione, (ii) né che tali cessioni siano per lo più effettuate fuori da detto Stato e che quelle ivi svolte siano soggette ad IVA;
- una società committente di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro non possieda una stabile organizzazione ai fini IVA in quest’ultimo se i mezzi umani e tecnici di cui essa ivi dispone non sono distinti da quelli mediante i quali le sono forniti i servizi, ovvero se tali mezzi umani e tecnici svolgono soltanto attività preparatorie o ausiliarie.